Dopo l’invasione russa in Ucraina, la Commissione Europea ha deciso ufficialmente di mettere un freno all’importazione in UE di prodotti siderurgici russi: a partire dal 30 settembre 2023 sono vietati l’importazione, l’acquisto, il trasporto, così come la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, direttamente o indirettamente, di prodotti siderurgici provenienti da Paesi che incorporano prodotti di origine russa.
Il divieto di importazione si applica anche ai prodotti siderurgici esportati dalla Russia, a prescindere dal paese da cui sono importati:
– ferro, fili e barre di ferro;
– prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
– costruzioni e parti di costruzioni;
– serbatoi o recipienti;
– ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
– stufe e radiatori;
– oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;
– qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.
A partire dal 30 settembre 2023, chiunque importi i prodotti classificati con i codici merceologici da 7206 a 7229 e da 7301 a 7326 deve dichiarare se contengono materiale siderurgico di origine russa, mentre per i prodotti sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e che incorporano materiale siderurgico russo, il divieto sarà attivo dal 1° aprile 2024 o dal 1° ottobre 2024, a seconda dei codici merceologici.
Per garantire il rispetto di queste regole, gli importatori – in collaborazione con i produttori – devono essere in grado di dimostrare l’origine del materiale siderurgico utilizzato nella produzione mediante il MTC (Mill Test Certificate). Questo documento deve contenere informazioni specifiche per i prodotti semilavorati e per i prodotti finiti: il nome dell’impianto di produzione, il paese associato all’heat number (numero di serie di fusione) e il codice merceologico.
Oltre al MTC, possono essere considerati documenti di prova validi anche fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, documenti di calcolo e di produzione, documenti doganali del paese di origine, corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione, così come dichiarazioni del produttore o clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano che il materiale siderurgico non proviene dalla Russia.
Resta da vedere come questa misura influenzerà effettivamente l’industria siderurgica europea e le dinamiche commerciali internazionali.
Per informazioni più dettagliate sulla nuova normativa, vi invitiamo a fare riferimento a una fonte esterna autorizzata o a consultare documenti ufficiali pertinenti.




